(In vigore dall'11/11/1988)
È costituita in Pavia
l'Associazione denominata "Pii Quinti Sodales".
L'Associazione ha sede presso
il domicilio del suo segretario.
Dell'Associazione possono
far parte solo ex-alunni del Collegio Ghislieri.
L'Associazione si ispira
alla più autentica tradizione ideale della comunità collegiale: impegno
professionale, tensione morale, esercizio costante e libero di verifica delle
idee.
Patrimonio irrinunciabile dell'Associazione sono la stima ed il rispetto
reciproci fra i membri.
L'Associazione, per sua natura estranea a qualsiasi ideologia e credo religioso
o politico, si propone principalmente fini culturali e ricreativi, oltre a
quelli di fattiva solidarietà e mutua promozione fra i membri.
L'Associazione non ha
finalità di lucro e svolge la sua attività sociale in conformità alle
disposizioni del presente statuto.
La durata dell'Associazione
è a tempo indeterminato.
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Gli associati si riuniscono
istituzionalmente almeno tre volte l'anno, secondo un programma fissato
nell'ultima riunione dell'anno sociale precedente.
Gli organi dell'Associazione
sono:
l'assemblea
il segretario
il tesoriere
il consiglio
L'assemblea regolarmente
costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue
deliberazioni vincolano tutti i membri ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Essa è presieduta dal segretario, o, in caso di sua assenza o impedimento,
dall'associato presente più anziano d'età.
Competono all'assemblea:
la nomina e la revoca del
segretario, del tesoriere e dei membri elettivi del consiglio
l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale
l'approvazione delle proposte di ammissione di nuovi associati
l'esclusione di un associato per gravi motivi
la decisione di ogni e qualsiasi questione inerente la gestione sociale
Hanno diritto ad intervenire
all'assemblea tutti gli associati. Ogni associato ha diritto a un voto. Il voto
è espresso di regola in modo palese. Non è ammessa la rappresentanza per
delega.
L'assemblea ordinaria è convocata
di diritto in coincidenza di ciascuna delle riunioni istituzionali degli
associati.
L'assemblea può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del segretario ovvero da questo
su istanza di un quinto degli associati.
La comunicazione della
convocazione dell'assemblea è fatta a cura del segretario e deve essere inviata
a tutti gli associati almeno 10 giorni prima della data fissata per la
riunione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.
L'assemblea è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli associati.
L'assemblea ordinaria è
convocata di diritto in coincidenza di ciascuna delle riunioni istituzionali
degli associati.
Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza semplice, salvo quanto
previsto dai successivi artt. 18, 20, 24 e 25.
Il segretario convoca e
presiede l'assemblea e il consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni da
quella adottate, coordina le attività sociali.
Il segretario viene eletto nella prima assemblea sociale dell'anno ad anni
alterni e dura in carica due anni. E' rieleggibile immediatamente una volta.
Può delegare alcuni suoi compiti ad altri associati.
Il consiglio è composto di
membri di diritto e membri eletti. Sono membri di diritto il segretario, il
tesoriere, il precedente segretario, i membri dell'associazione che facciano
parte di organi della Fondazione Ghislieri o dell'Associazione Alunni.
I membri eletti sono due, nominati dall'assemblea nella prima riunione annuale
ad anni alterni, durano in carica due anni e sono rieleggibili immediatamente
una volta.
Il consiglio è presieduto dal segretario o da un consigliere da lui nominato.
Il consiglio è convocato in seduta ordinaria dal segretario e si riunisce di
regola prima di ogni assemblea sociale.
Il segretario può convocare il consiglio in seduta straordinaria.
E' facoltà del segretario invitare alle sedute del consiglio altri associati
con pari diritto.
Il consiglio coadiuva il segretario nella preparazione dell'ordine del giorno
delle assemblee sociali, formula proposte all'assemblea e non ha poteri
deliberanti.
Per la nomina del
segretario, del tesoriere e dei membri elettivi del consiglio è richiesta la
maggioranza dei 2/3 dei votanti. Ad ogni associato è riconosciuto il diritto di
elettorato attivo e passivo.
Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei successori.
Le cariche sociali sono
gratuite e non cumulabili.
L'ammissione di nuovi
associati è deliberata dall'assemblea regolarmente costituita nell'ultima
seduta dell'anno, sulla base di motivata proposta formulata, eventualmente nel
corso dell'anno, da almeno due associati.
La candidatura proposta deve ottenere l'unanime consenso degli associati
presenti in assemblea.
Non impediscono l'approvazione della proposta di ammissione eventuali
dichiarazioni di astensione dal voto proferite da taluno degli associati
presenti.
L'ammissione è subordinata alla dichiarazione di accettazione del presente
statuto e al versamento della quota sociale.
Il nuovo associato fa parte dell'associazione a partire dall'inizio dell'anno
successivo a quello in cui la sua ammissione è stata deliberata.
Ciascun associato, entro la
prima assemblea di ogni anno sociale, deve provvedere al versamento della quota
associativa nella misura fissata dall'assemblea nell'ultima riunione dell'anno
precedente.
Il mancato versamento della quota associativa entro il termine perentorio
previsto nel comma precedente comporta la decadenza dell'associato del
suo diritto di continuare a far parte del sodalizio.
Ciascun associato potrà
recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al
segretario.
Il recesso comporta la perdita di qualsiasi diritto sul fondo sociale.
L'esclusione di un associato
per gravi motivi sarà deliberata dall'assemblea a maggioranza semplice.
L'esclusione comporta la perdita di qualsiasi diritto sul fondo sociale e non
legittima la restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata
per l'anno in corso.
Lo scioglimento
dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea con voto unanime dei
presenti, che decideranno a maggioranza la destinazione del fondo associativo.
Per la modifica del presente
statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
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