Statuto

(In vigore dall'11/11/1988)

Art. 1

È costituita in Pavia l'Associazione denominata "Pii Quinti Sodales".

Art. 2

L'Associazione ha sede presso il domicilio del suo segretario.

Art. 3

Dell'Associazione possono far parte solo ex-alunni del Collegio Ghislieri.

Art. 4

L'Associazione si ispira alla più autentica tradizione ideale della comunità collegiale: impegno professionale, tensione morale, esercizio costante e libero di verifica delle idee.
Patrimonio irrinunciabile dell'Associazione sono la stima ed il rispetto reciproci fra i membri.
L'Associazione, per sua natura estranea a qualsiasi ideologia e credo religioso o politico, si propone principalmente fini culturali e ricreativi, oltre a quelli di fattiva solidarietà e mutua promozione fra i membri.

Art. 5

L'Associazione non ha finalità di lucro e svolge la sua attività sociale in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Art. 6

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 7

Gli associati si riuniscono istituzionalmente almeno tre volte l'anno, secondo un programma fissato nell'ultima riunione dell'anno sociale precedente.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:
l'assemblea
il segretario
il tesoriere
il consiglio

Art. 9

L'assemblea regolarmente costituita  rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti i membri ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Essa è presieduta dal segretario, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'associato presente più anziano d'età.

Art. 10

Competono all'assemblea:

la nomina e la revoca del segretario, del tesoriere e dei membri elettivi del consiglio
l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale
l'approvazione delle proposte di ammissione di nuovi associati
l'esclusione di un associato per gravi motivi
la decisione di ogni e qualsiasi questione inerente la gestione sociale

Art. 11

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati. Ogni associato ha diritto a un voto. Il voto è espresso di regola in modo palese. Non è ammessa la rappresentanza per delega.

Art. 12

L'assemblea ordinaria è convocata di diritto in coincidenza di ciascuna delle riunioni istituzionali degli associati.

Art. 13

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del segretario ovvero da questo su istanza di un quinto degli associati.

Art. 14

La comunicazione della convocazione dell'assemblea è fatta a cura del segretario e deve essere inviata a tutti gli associati almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 15

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

Art. 16

L'assemblea ordinaria è convocata di diritto in coincidenza di ciascuna delle riunioni istituzionali degli associati.
Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza semplice, salvo quanto previsto dai successivi artt. 18, 20, 24 e 25.

Art. 17

Il segretario convoca e presiede l'assemblea e il consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni da quella adottate, coordina le attività sociali.
Il segretario viene eletto nella prima assemblea sociale dell'anno ad anni alterni e dura in carica due anni. E' rieleggibile immediatamente una volta.
Può delegare alcuni suoi compiti ad altri associati.

Art. 17 bis

Il consiglio è composto di membri di diritto e membri eletti. Sono membri di diritto il segretario, il tesoriere, il precedente segretario, i membri dell'associazione che facciano parte di organi della Fondazione Ghislieri o dell'Associazione Alunni.
I membri eletti sono due, nominati dall'assemblea nella prima riunione annuale ad anni alterni, durano in carica due anni e sono rieleggibili immediatamente una volta.
Il consiglio è presieduto dal segretario o da un consigliere da lui nominato.
Il consiglio è convocato in seduta ordinaria dal segretario e si riunisce di regola prima di ogni assemblea sociale.
Il segretario può convocare il consiglio in seduta straordinaria.
E' facoltà del segretario invitare alle sedute del consiglio altri associati con pari diritto.
Il consiglio coadiuva il segretario nella preparazione dell'ordine del giorno delle assemblee sociali, formula proposte all'assemblea e non ha poteri deliberanti.

Art. 18

Per la nomina del segretario, del tesoriere e dei membri elettivi del consiglio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Ad ogni associato è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo.
Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 19

Le cariche sociali sono gratuite e non cumulabili.

Art. 20

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dall'assemblea regolarmente costituita nell'ultima seduta dell'anno, sulla base di motivata proposta formulata, eventualmente nel corso dell'anno, da almeno due associati.
La candidatura proposta deve ottenere l'unanime consenso degli associati presenti in assemblea.
Non impediscono l'approvazione della proposta di ammissione eventuali dichiarazioni di astensione dal voto proferite da taluno degli associati presenti.
L'ammissione è subordinata alla dichiarazione di accettazione del presente statuto e al versamento della quota sociale.
Il nuovo associato fa parte dell'associazione a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui la sua ammissione è stata deliberata.

Art. 21

Ciascun associato, entro la prima assemblea di ogni anno sociale, deve provvedere al versamento della quota associativa nella misura fissata dall'assemblea nell'ultima riunione dell'anno precedente.
Il mancato versamento della quota associativa entro il termine perentorio previsto   nel comma precedente comporta la decadenza dell'associato del suo diritto di continuare a far parte del sodalizio.

Art. 22

Ciascun associato potrà recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al segretario.
Il recesso comporta la perdita di qualsiasi diritto sul fondo sociale.

Art. 23

L'esclusione di un associato per gravi motivi sarà deliberata dall'assemblea a maggioranza semplice.
L'esclusione comporta la perdita di qualsiasi diritto sul fondo sociale e non legittima la restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata per l'anno in corso.

Art. 24

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea con voto unanime dei presenti, che decideranno a maggioranza la destinazione del fondo associativo.

Art. 25

Per la modifica del presente statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.